Nomina del Collegio
Lo Statuto prevede che il Collegio Sindacale sia costituito da cinque Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti. Al fine di riservare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, lo Statuto prevede che la nomina dei sindaci avvenga mediante il sistema del cosiddetto voto di lista, ai sensi del quale un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima (cosiddetta lista di minoranza). I restanti membri del Collegio (ossia quattro Sindaci effettivi, oltre a due Sindaci supplenti) sono invece tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (cosiddetta lista di maggioranza).
Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno l’1 per cento delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.